Statuto


TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO
 

ART. 1.

1.1 E' costituita una Associazione di volontariato denominata "Federazione Italiana Epilessie ", siglabile "FIE ",

con sede legale a Milano in via Fontana, 11. L’eventuale variazione della sede legale, purché non venga trasferita fuori dal territorio del comune di Milano, fatta salva la relativa approvazione dall’organo sociale competente, deve essere tempestivamente comunicata ai Registri presso i quali la FIE è iscritta.

1.2 La FIE ha durata illimitata.

ART. 2.

La FIE fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi di democrazia, di solidarietà e partecipazione sociale, e sulla attività di volontariato. Scopo della FIE è di operare, attraverso il coordinamento ed il supporto        delle Associazioni ad essa aderenti, a favore delle persone con epilessia e sindromi correlate e potrà riguardare

sia il sostegno ad affrontare le conseguenze della malattia a livello personale, affettivo, famigliare e lavorativo,

sia la promozione, anche in collaborazione con le associazioni mediche di riferimento, di attività di ricerca atte a favorire la conoscenza e la terapia dell’epilessia.

ART. 3.

3.1 Per la realizzazione dello scopo prefisso all’art. 2, e nell’intento di agire a favore di tutte le persone che si trovano in situazioni disagiate, la FIE si prefigge di :

3.2 La FIE non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni spontanee, personali, volontarie e gratuite dei suoi aderenti.

3.3 Agli aderenti che prestano attività di volontariato possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l’attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall’Assemblea dei Soci.

3.4 La FIE deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L 266/91)


TITOLO II

SOCI - AMMISSIONE - CESSAZIONE

ART. 4.

4.1 Sono Soci fondatori le Associazioni che abbiano sottoscritto l’atto costitutivo.

4.2 Possono diventare Soci, le Associazioni che hanno inoltrato una domanda scritta di ammissione alla FIE,       accolta dal Consiglio Direttivo, e si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea        dei Soci e del Consiglio Direttivo. Inoltre devono avere i seguenti requisiti:

4.3 Ciascun Socio conserva piena autonomia decisionale, gestionale, finanziaria e d’azione per le quali la FIE         non è in alcun modo responsabile.

4.4 Nel caso in cui un Socio intenda realizzare progetti o azioni in collaborazione con altri Soci, deve        preventivamente informare il Consiglio Direttivo.

4.5 Il Socio potrà decidere se contribuire economicamente o meno ad una convocazione, attività o iniziativa promossa dalla FIE, senza pretendere da quest’ultima nessun rimborso.


ART. 5.

5.1 I Soci hanno diritto:

5.2 Ad ogni Socio è attribuito un solo voto.


ART. 6.

6.1 La qualità di Socio della FIE si acquista in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Direttivo      con decorrenza dalla data della delibera.

6.2 La qualità di Socio si perde:

6.3 Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui ai punti b) e c) deve essere preventivamente informato tramite comunicazione scritta e lo stesso ha diritto di replica presentando istanza al Collegio dei Probiviri che decide              ai sensi dell’art. 13. L’esclusione dei Soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte dei Soci di cui al punto a) deve essere comunicato in forma scritta alla FIE.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 7.

7.1 Sono organi della FIE:

7.2 Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai membri del consiglio possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l’attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall’Assemblea dei Soci.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 8.

8.1 l’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della FIE. Questa può essere ordinaria o straordinaria. Le deliberazioni sono vincolanti anche per i Soci assenti o dissenzienti.

8.2 L'Assemblea dei Soci è composta da un rappresentante di ciascun Socio, debitamente nominato dallo stesso,        o da un suo delegato.

8.3 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, nei casi previsti dallo Statuto, in forma scritta anche per il tramite di ausili telematici, ed inviata alla sede dei Soci almeno venti giorni prima della data stabilita.

8.4 Essa può altresì essere convocata anche ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e deve inoltre essere convocata allorché ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci. La convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

8.5 Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci in conformità con quanto previsto dall’Art. 8.2 o da altro Socio. Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea dei Soci più di un’altro Socio.

8.6 Delle riunioni dell’Assemblea dei Soci viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il contenuto del verbale deve essere comunicato ai Soci.


ART. 9.

9.1 L'Assemblea dei Soci:

9.2 L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza relativa dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.

9.3 L’Assemblea dei Soci straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei                delegati. Essa delibera in ordine alle modifiche dello Statuto, approva l’eventuale regolamento generale                     e le sue modifiche, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Delibera in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto. Per la sua convocazione valgono le stesse regole previste dall’art. 9.2 del presente Statuto.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 10.

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, ivi compreso il Presidente.

10.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, i suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;

10.3 La convocazione deve essere in forma scritta anche per il tramite di ausili telematici, deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda      convocazione e deve essere inviata alla sede dei Consiglieri almeno venti giorni prima della data stabilita.

10.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente, anche in video e/o audioconferenza, la metà dei Consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia, anche in video e/o audioconferenza, il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza relativa dei presenti.

10.5 Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberativo della FIE. In particolare suoi compiti sono i seguenti:

TITOLO VI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 11.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Assemblea dei Soci. Le sue funzioni sono le seguenti:


ART. 12.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO VII

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 13

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea. Esso ha il compito di dirimere le        controversie tra i Soci e tra questi e la FIE.

TITOLO VIII

IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

ART. 14.

Il Segretario compila e tiene aggiornato il libro dei Soci, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci e ne redige i relativi verbali, controlla e controfirma gli atti ufficiali della FIE .


ART. 15.

15.1 Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili con la supervisione del Presidente, insieme al quale relaziona al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria della FIE.

15.2 Il Presidente, con firma libera, ed il Tesoriere, con firma congiunta a quella del Presidente, sono investiti della gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a disposizione della FIE, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive come apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti, emissione di assegni sui conti correnti intestati alla FIE. Resta fissato in cinquemila euro il tetto di spesa oltre il quale nessuno può procedere in assenza di parere del Consiglio Direttivo.

TITOLO IX

IL REVISORE DI CONTI

ART. 16.

Il Revisore dei Conti ha il compito di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo annuale redigendo apposita relazione e di effettuare verifiche di cassa. Detta relazione verrà notificata dal Presidente a tutti i Soci.

TITOLO X

IL PATRIMONIO

ART. 17.

17.1 La FIE ha proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:

17.2 Le entrate della FIE sono costituite da:

17.3 L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO XI

SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

ART. 18.

In caso di scioglimento,  il patrimonio della FIE sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti              in identico o analogo settore, ai sensi della legge 11.8.1991 n. 266.


ART. 19.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al regolamento interno se esistente, al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.