Statuto
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPOART. 1.
1.1 E' costituita una Associazione di volontariato denominata "Federazione Italiana Epilessie ", siglabile "FIE ", con sede legale a Milano in via Fontana, 11. L’eventuale variazione della sede legale, purché non venga trasferita fuori dal territorio del comune di Milano, fatta salva la relativa approvazione dall’organo sociale competente, deve essere tempestivamente comunicata ai Registri presso i quali la FIE è iscritta.
1.2 La FIE ha durata illimitata.
ART. 2.
La FIE fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi di democrazia, di solidarietà e partecipazione sociale, e sulla attività di volontariato. Scopo della FIE è di operare, attraverso il coordinamento ed il supporto delle Associazioni ad essa aderenti, a favore delle persone con epilessia e sindromi correlate e potrà riguardare sia il sostegno ad affrontare le conseguenze della malattia a livello personale, affettivo, famigliare e lavorativo, sia la promozione, anche in collaborazione con le associazioni mediche di riferimento, di attività di ricerca atte a favorire la conoscenza e la terapia dell’epilessia.
ART. 3.
3.1 Per la realizzazione dello scopo prefisso all’art. 2, e nell’intento di agire a favore di tutte le persone che si trovano in situazioni disagiate, la FIE si prefigge di :
- a) promuovere, coordinare ed indirizzare ogni iniziativa diretta all’assistenza, cura, riabilitazione, inserimento sociale, prevenzione e tutela giuridica dei soggetti con epilessia;
- b) mantenere rapporti con le Associazioni mediche di riferimento, Istituzioni, Enti, Organizzazioni ed Associazioni nazionali ed internazionali ai fini del conseguimento degli obiettivi;
- c) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici; promuovere congressi, convegni, riunioni, conferenze divulgative sull’argomento;
- d) partecipare all’attuazione dei programmi in campo sanitario e socio assistenziale predisposti dalle Istituzioni;
- e) promuovere le iniziative più opportune per l’orientamento, formazione, qualificazione professionale dei soggetti con epilessia, ai fini dell’inserimento in attività lavorativa;
- f) promuovere le iniziative più opportune per agevolare l’inserimento dei soggetti con epilessia nella scuola e nella società;
- g) proporre e/o collaborare con le Istituzioni per la promozione di leggi, regolamenti, disposizioni e provvedimenti a favore dei soggetti con epilessia;
- h) svolgere le attività di volontariato in modo libero e gratuito mediante strutture proprie e/o altrui;
- i) sviluppare iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- j) promuovere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività comunque finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo e nei limiti stabiliti dalla legge
3.2 La FIE non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni spontanee, personali, volontarie e gratuite dei suoi aderenti.
3.3 Agli aderenti che prestano attività di volontariato possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute per l’attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dall’Assemblea dei Soci.
3.4 La FIE deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L 266/91)
TITOLO II
SOCI - AMMISSIONE - CESSAZIONEART. 4.
4.1 Sono Soci fondatori le Associazioni che abbiano sottoscritto l’atto costitutivo.
4.2 Possono diventare Soci, le Associazioni che hanno inoltrato una domanda scritta di ammissione alla FIE, accolta dal Consiglio Direttivo, e si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Inoltre devono avere i seguenti requisiti:
- a) devono essere Associazioni di volontariato di cui agli art 1, 2 e 3 della Legge 266/91
- b) devono fondarsi sui principi solidaristici e non esplicare, comunque, la loro attività istituzionale ed associativa in contrasto con gli scopi del presente Statuto;
- c) devono essere dedite ed operare in modo gratuito a favore dei soggetti bisognosi e loro famiglie.
4.3 Ciascun Socio conserva piena autonomia decisionale, gestionale, finanziaria e d’azione per le quali la FIE non è in alcun modo responsabile.
4.4 Nel caso in cui un Socio intenda realizzare progetti o azioni in collaborazione con altri Soci, deve preventivamente informare il Consiglio Direttivo.
4.5 Il Socio potrà decidere se contribuire economicamente o meno ad una convocazione, attività o iniziativa promossa dalla FIE, senza pretendere da quest’ultima nessun rimborso.
ART. 5.
5.1 I Soci hanno diritto:
- a) di partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali;
- b) di votare ed accedere alle cariche associative;
- c) di essere prontamente informati ai vari livelli sulle iniziative attuate.
5.2 Ad ogni Socio è attribuito un solo voto.
ART. 6.
6.1 La qualità di Socio della FIE si acquista in seguito alla delibera di ammissione emanata dal Consiglio Direttivo con decorrenza dalla data della delibera.
6.2 La qualità di Socio si perde:
- a) per recesso, inviato al Presidente della FIE. Esso acquista efficacia con la presa d’atto dal Consiglio Direttivo;
- b) per scioglimento, cessazione, estinzione;
- c) per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo e determinata dalle seguenti motivazioni:
- 1. comportamento incompatibile con le finalità della FIE;
- 2. mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dal sollecito;
- 3. perdita dei requisiti d’ammissione;
- 4. persistenti violazioni degli obblighi statutari.
6.3 Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui ai punti b) e
c) deve
essere preventivamente informato tramite comunicazione scritta e lo
stesso ha diritto di replica presentando istanza al Collegio dei
Probiviri che decide ai sensi dell’art. 13. L’esclusione dei Soci viene
deliberata dal Consiglio Direttivo. Il recesso da parte dei Soci di cui
al punto a) deve essere comunicato in forma scritta alla FIE.
TITOLO III
ORGANI SOCIALIART. 7.
7.1 Sono organi della FIE:
- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Collegio dei Probiviri
7.2 Tutte le cariche associative sono gratuite. Ai membri del
consiglio
possono essere rimborsate le spese documentate effettivamente sostenute
per l’attività istituzionale, secondo le modalità ed entro i limiti
stabiliti dall’Assemblea dei Soci.
TITOLO IV
ASSEMBLEA DEI SOCIART. 8.
8.1 l’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della FIE. Questa può essere ordinaria o straordinaria. Le deliberazioni sono vincolanti anche per i Soci assenti o dissenzienti.
8.2 L'Assemblea dei Soci è composta da un rappresentante di ciascun Socio, debitamente nominato dallo stesso, o da un suo delegato.
8.3 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, nei casi previsti dallo Statuto, in forma scritta anche per il tramite di ausili telematici, ed inviata alla sede dei Soci almeno venti giorni prima della data stabilita.
8.4 Essa può altresì essere convocata anche ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e deve inoltre essere convocata allorché ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci. La convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.
8.5 Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci in conformità con quanto previsto dall’Art. 8.2 o da altro Socio. Lo stesso Socio non può rappresentare in Assemblea dei Soci più di un’altro Socio.
8.6 Delle riunioni dell’Assemblea dei Soci viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il contenuto del verbale deve essere comunicato ai Soci.
ART. 9.
9.1 L'Assemblea dei Soci:
- a) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo entro il mese di giugno nonché la relazione di attività;
- c) propone e approva le linee programmatiche della FIE; d) elegge il Consiglio Direttivo scegliendolo tra i nominativi proposti dalle Associazioni aderenti fino ad un numero massimo di tre candidati;
- e) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione ivi compresi i limiti dei rimborsi spese per i volontari e per i membri del Consiglio Direttivo;
- f) nomina il Revisore dei Conti;
- g) nomina il Collegio dei Probiviri;
- h) indica i criteri per l'attuazione degli obiettivi fissati nel presente Statuto.
9.2 L'Assemblea dei Soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà dei delegati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza relativa dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno ventiquattro ore.
9.3 L’Assemblea dei Soci straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei delegati. Essa delibera in ordine alle modifiche dello Statuto, approva l’eventuale regolamento generale e le sue modifiche, con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Delibera in ordine allo scioglimento ed alla devoluzione del patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto. Per la sua convocazione valgono le stesse regole previste dall’art. 9.2 del presente Statuto.
TITOLO V
IL CONSIGLIO DIRETTIVOART. 10.
10.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, ivi compreso il Presidente.
10.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni, i suoi componenti sono rieleggibili. Si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
10.3 La convocazione deve essere in forma scritta anche per il tramite di ausili telematici, deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione e deve essere inviata alla sede dei Consiglieri almeno venti giorni prima della data stabilita.
10.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente, anche in video e/o audioconferenza, la metà dei Consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia, anche in video e/o audioconferenza, il numero dei presenti. Le delibere sono assunte a maggioranza relativa dei presenti.
10.5 Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberativo della FIE. In particolare suoi compiti sono i seguenti:
- a) elegge il Presidente;
- b) elegge, su proposta del Presidente, il Segretario, il Tesoriere;
- c) delibera sull’ammissione di nuovi Soci;
- d) redige il bilancio consuntivo annuale completo di nota integrativa e di relazione sulla gestione nonché il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci ordinaria;
- e) determina l’importo annuale delle quote associative dovute dai Soci ed il termine ultimo per il loro versamento;
- f) redige gli eventuali Regolamenti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci straordinaria;
- g) accerta la cessata attività e lo scioglimento dei Soci e vigila sul permanere dei requisiti di appartenenza alla FIE;
- h) vigila sull’osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e controlla l’adempimento delle deliberazioni emanate.
- i) Delibera l’eventuale nomina del Presidente Onorario e dell’eventuale Comitato Scientifico 10.6 Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono prendere parte, senza diritto di voto, il Presidente Onorario ed il Comitato Scientifico.
TITOLO VI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVOART. 11.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Assemblea dei Soci. Le sue funzioni sono le seguenti:
- a) è il legale rappresentante;
- b) può agire e resistere avanti all’autorità giudiziaria, amministrativa ed arbitrale, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza è comunque autorizzato a procedere, anche senza autorizzazione del Consiglio Direttivo al quale riferisce nella riunione immediatamente successiva;
- c) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo;
- d) propone all’Assemblea dei Soci il Revisore dei Conti che deve essere persona estranea alla FIE, dura in carica tre anni ed è rieleggibile;
- e) redige una relazione sull'attività svolta dall'Associazione, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea in sede di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
ART. 12.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
TITOLO VII
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRIART. 13
Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea. Esso ha il compito di dirimere le controversie tra i Soci e tra questi e la FIE.
TITOLO VIII
IL SEGRETARIO E IL TESORIEREART. 14.
Il Segretario compila e tiene aggiornato il libro dei Soci, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei Soci e ne redige i relativi verbali, controlla e controfirma gli atti ufficiali della FIE .
ART. 15.
15.1 Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili con la supervisione del Presidente, insieme al quale relaziona al Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria della FIE.
15.2 Il Presidente, con firma libera, ed il Tesoriere, con firma congiunta a quella del Presidente, sono investiti della gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a disposizione della FIE, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive come apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti, emissione di assegni sui conti correnti intestati alla FIE. Resta fissato in cinquemila euro il tetto di spesa oltre il quale nessuno può procedere in assenza di parere del Consiglio Direttivo.
TITOLO IX
IL REVISORE DI CONTIART. 16.
Il Revisore dei Conti ha il compito di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo annuale redigendo apposita relazione e di effettuare verifiche di cassa. Detta relazione verrà notificata dal Presidente a tutti i Soci.
TITOLO X
IL PATRIMONIOART. 17.
17.1 La FIE ha proprio patrimonio, che gestisce in modo autonomo. Esso è costituito:
- a) dal complesso dei beni mobili ed immobili che diverranno proprietà di FIE;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni.
17.2 Le entrate della FIE sono costituite da:
- d) quote annuali dei Soci nella misura determinata annualmente dall'Assemblea dei Soci;
- e) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati attività o programmi;
- f) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- g) contributi dei privati;
- h) rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) donazioni e lasciti testamentari;
- j) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
17.3 L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
TITOLO XI
SCIOGLIMENTO E NORME FINALIART. 18.
In caso di scioglimento, il patrimonio della FIE sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ai sensi della legge 11.8.1991 n. 266.
ART. 19.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al regolamento interno se esistente, al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.