STATUTO
"FEDERAZIONE ITALIANA EPILESSIE ONLUS"
siglabile "FIE ONLUS"



TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

Articolo 1

E’ costituita con sede legale a Torino, in via Galluppi 12/F, una federazione denominata "Federazione Italiana Epilessie ONLUS", siglabile "FIE ONLUS". La sede legale è quella del Socio il cui rappresentante legale assume la carica di Presidente, pertanto varia in funzione del variare del Presidente.
Articolo 2
L'attività della FIE dovrà arrecare benefici alle persone svantaggiate ex art. 10 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Scopo della FIE è la tutela delle persone con epilessia e delle loro famiglie, con divieto di esercitare attività non espressamente indicate a meno che non risultino essere direttamente connesse. Per conseguire tale scopo FIE si prefigge di:
  • a) promuovere, coordinare ed indirizzare ogni iniziativa diretta all’assistenza, cura, riabilitazione, inserimento sociale, prevenzione e tutela giuridica dei soggetti con epilessia;
  • b) mantenere rapporti con Istituzioni, Enti, Organizzazioni ed Associazioni nazionali ed internazionali ai fini del conseguimento degli obiettivi;
  • c) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici; promuovere congressi, convegni, riunioni, conferenze divulgative sull’argomento;
  • d) partecipare all’attuazione dei programmi in campo sanitario e socio assistenziale predisposti dalle Istituzioni;
  • e) promuovere le iniziative più opportune per l’orientamento, formazione, qualificazione professionale dei soggetti con epilessia, ai fini dell’inserimento in attività lavorativa;
  • f) promuovere le iniziative più opportune per agevolare l’inserimento dei soggetti con epilessia nella scuola e nella società;
  • g) proporre e/o collaborare con le Istituzioni per la promozione di leggi, regolamenti, disposizioni e provvedimenti a favore dei soggetti con epilessia;
  • h) svolgere le attività di volontariato in modo libero e gratuito mediante strutture proprie e/o altrui,
  • i) promuovere e svolgere attività editoriale inerente lo scopo sociale;
  • j) sviluppare iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.
  • Articolo 3
    FIE ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale, ha struttura e contenuti democratici di eguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

    TITOLO II SOCI - MODALITÀ D’AMMISSIONE - CESSAZIONE

    Articolo 4

  • 4.1 Sono Soci le Associazioni ONLUS che operano a livello regionale, provinciale o locale - o abbiano comunque avviato le pratiche per divenire ONLUS - di seguito chiamate Soci, che :
  • a) siano dedite ed operino esclusivamente a favore dei soggetti con epilessia e loro famiglie
  • b) assistano e tutelino nella più perfetta gratuità le persone con epilessia e le loro famiglie
  • c) siano del tutto autonome, e quindi non aderiscano e siano vincolate ad altre Associazioni, Fondazioni, Enti, Organizzazioni, Gruppi o simili.
  • d) abbiano compilato la domanda scritta di ammissione a FIE e questa sia stata accolta dalla maggioranza relativa del Consiglio Direttivo.
  • 4.2 I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni dell’Assemblea Soci e del Consiglio Direttivo.
  • 4.3 Sono “Soci Fondatori” le Associazioni di cui all’art. 4.1. che abbiano sottoscritto l’atto costitutivo.
  • 4.4 Sono “Soci Ordinari” le Associazioni di cui all’art. 4.1 che ne facciano richiesta scritta, la cui domanda di adesione sia stata deliberata dalla maggioranza relativa del Consiglio Direttivo; l’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
  • 4.5 L’adesione a FIE è gratuita e non comporta per il Socio alcun vincolo; pertanto ciascun Socio conserva piena autonomia decisionale, gestionale, finanziaria e d’azione per le quali FIE non è in alcun modo responsabile.
  • 4.6. Il Socio deve chiedere l’approvazione del Consiglio Direttivo per realizzare progetti o azioni in collaborazione con altri Soci.
  • 4.7. Il Socio potrà decidere se contribuire economicamente o meno ad una convocazione, attività o iniziativa promossa dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo, senza pretendere da FIE risarcimento alcuno.
  • 4.8. La qualità di Socio si perde, ad insindacabile giudizio della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, per:
  • a) dimissioni volontarie;
  • b) mancata risposta alle comunicazioni del Presidente, senza giustificato motivo, per sei mesi;
  • c) perdita dei requisiti d’ammissione;
  • d) scioglimento, cessazione, estinzione;
  • e) espulsione determinata da un comportamento incompatibile con le finalità di FIE.
  • 4.9. Portavoce del Socio, nei confronti di FIE, è il Rappresentante Legale del Socio, che ha facoltà di nominare di volta in volta un suo delegato.
  • 4.10. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
  • Articolo 5
    Tutti i Soci prestano a FIE la loro opera in modo volontario e gratuito.
    Articolo 6
    Tutte le controversie fra Soci e FIE od i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio insindacabile della maggioranza relativa del Consiglio Direttivo.

    TITOLO III ORGANI SOCIALI

    Articolo 7

    Sono organi sociali di FIE:
  • a) l’Assemblea dei Soci;
  • b) il Consiglio Direttivo;
  • c) il Presidente;
  • d) il Vice Presidente;
  • e) il Presidente Onorario;
  • f) il Segretario;
  • g) il Tesoriere;
  • h) il Comitato Scientifico.
  • Articolo 8
    Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

    TITOLO IV L'ASSEMBLEA DEI SOCI

    Articolo 9

  • 9.1 L’Assemblea dei Soci viene convocata dal Presidente:
  • - entro il mese di giugno di ciascun anno solo e qualora debba essere approvato un bilancio;
    - ogni qualvolta la convocazione sia ritenuta necessaria dal Presidente;
    - qualora ne sia fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci, ai sensi dell’art. 20 del Codice Civile.
    Tra i compiti dell’Assemblea quello di approvare:
    - l’eventuale bilancio consuntivo e preventivo;
    - modifiche dello Statuto;
    - scioglimento, cessazione o estinzione di FIE.
  • 9.2 I pareri, le posizioni ed i voti relativi alle decisioni da prendere nel corso delle Assemblee possono essere espressi dai Soci anche per via telematica.
  • 9.3 Partecipano con diritto di voto alle Assemblee tutti i Soci.
  • 9.4 Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa, ad eccezione di quelle relative a modifiche dello Statuto e di scioglimento, cessazione o estinzione di FIE che comportano un voto favorevole dei 3/4 dei Soci.
  • 9.5 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione di FIE il patrimonio residuo, ove esistente, verrà integralmente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e sue successive modifiche, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  • 9.6 Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il contenuto del verbale verrà notificato ai Soci.

  • TITOLO V IL CONSIGLIO DIRETTIVO

    Articolo 10

    Il Consiglio Direttivo è composto dal portavoce di ciascun Socio in conformità con quanto previsto all’art. 4.9. e nomina ogni tre anni, con effetto dal primo luglio, scegliendoli tra i Legali Rappresentanti di ciascun Socio
  • a) il Presidente;
  • b) il Vice Presidente;
  • Articolo 11
    Il Consiglio Direttivo:
  • a) presiede allo sviluppo ed all’indirizzo generale di FIE;
  • b) delibera sull’ammissione dei Soci ordinari;
  • c) stabilisce il programma di lavoro;
  • d) provvede all’amministrazione ordinaria;
  • e) fa i regolamenti;
  • f) decide in merito alle controversie fra Soci e FIE od i suoi organi, conformemente con quanto previsto all’art. 6
  • g) decide di agire o di resistere in giudizio;
  • h) può nominare un Presidente Onorario tra eminenti personalità della scienza, della politica, della cultura e dell’arte, che si siano distinte o si impegnino nella lotta contro l’epilessia;
  • i) può eleggere il Comitato Scientifico.
  • Articolo 12
    Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da un suo Delegato con i mezzi più idonei.
    Le decisioni vengono prese a maggioranza relativa.
    Articolo 13
    Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
    Il contenuto del verbale verrà notificato ai Soci.
    Articolo 14
    Il Consiglio Direttivo delibera sull’allontanamento di Soci in conformità con quanto previsto all’art. 4.8.
    Articolo 15
    Il Consiglio Direttivo è organo competente a proporre lo scioglimento, cessazione o estinzione di FIE oppure modifiche dello Statuto.
    Eguali proposte possono essere presentate al Consiglio Direttivo da più dei 2/3 dei soci mediante raccomandata con A.R.
    Dette proposte devono essere approvate e deliberate dall’Assemblea dei Soci, in conformità con quanto previsto all’art. 9.

    TITOLO VI IL PRESIDENTE

    Articolo 16

    Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
    Egli è il Rappresentante Legale di fronte a terzi ed in giudizio:
  • a) convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
  • b) vigila perché siano osservate le norme dello Statuto e dei regolamenti;
  • c) controlla che siano eseguite le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  • d) nomina il Segretario, il Tesoriere ed il Revisore dei Conti.


  • IL PRESIDENTE ONORARIO

    Articolo 17
    Il Presidente Onorario dura in carica tre anni e può essere rieletto.
    Competono a tale carica funzioni di relazioni pubbliche e sociali, in ogni occasione in cui queste si considerino utili e necessarie allo sviluppo della sensibilità dell’opinione pubblica per la lotta contro l’epilessia.
    Al Presidente Onorario non spettano poteri di firma, gestione o rappresentanza legale.
    Il presidente Onorario non ha diritto di voto.

    TITOLO VII IL VICE PRESIDENTE

    Articolo 18

    Il Vice Presidente dura in carica tre anni, coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nei limiti consentiti dalla legge.

    TITOLO VIII IL SEGRETARIO

    Articolo 19

    Il segretario compila e tiene aggiornato lo schedario dei Soci, provvede alla corrispondenza, cura lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci.
    Redige i verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee dei Soci, provvede a dare esecuzione alle disposizioni emanate dal Presidente, controlla e controfirma gli atti ufficiali di FIE.

    TITOLO IX IL TESORIERE

    Articolo 20

    Il Tesoriere tiene aggiornate le scritture contabili con la supervisione del Presidente, assieme al quale relaziona il Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria di FIE.
    Articolo 21
    Il Presidente ed il Tesoriere sono investiti, con firma libera e disgiunta tra loro, della gestione dei fondi sociali e delle somme liquide a disposizione di FIE, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive come apertura di conti correnti, richiesta di fidi, anticipazioni, crediti, emissione di assegni sui conti correnti intestati a FIE.

    TITOLO X IL REVISORE DEI CONTI
    Articolo 22

    La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa: può essere nominata anche persona estranea a FIE.
    Il Revisore dei Conti, ha il compito di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio consuntivo annuale redigendo apposita relazione e di effettuare verifiche di cassa.
    Detta relazione verrà notificata dal Presidente a tutti i Soci.

    TITOLO XI IL COMITATO SCIENTIFICO

    Articolo 23

    Il Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo ed è composto da eminenti personalità che, con la loro esperienza e professionalità, forniscono un apporto qualificativo per il conseguimento dei fini statutari.

    TITOLO XII IL PATRIMONIO
    Articolo 24

    Il patrimonio FIE è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili che diverranno proprietà di FIE.
    Articolo 25
    L’esercizio finanziario di FIE decorre dal primo luglio e termina al 30 giugno di ogni anno.
    FIE potrà trarre le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
  • a) contributi dei Soci;
  • b) eredità, donazioni e legati;
  • c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • f) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • g) erogazioni liberali dei Soci, dei loro associati e dei terzi;
  • h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • i) altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale di FIE.
  • Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo.
    La Federazione è tenuta annualmente alla redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della gestione del patrimonio, ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.
    L'approvazione del bilancio e del conto consuntivo è rimessa al Consiglio Direttivo.
    Gli utili o gli avanzi di gestione andranno impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
    E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della federazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
    Articolo 26
    Per tutto quanto non sia stato previsto varranno le norme di legge in materia.
    In originale firmato
    Cesare BEVILACQUA
    Alessandro DE VINCENTIS
    Angelo CHIANALE Notaio